Art. 2
Protocollo aggiuntivo

Art. 2

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In vigore dal 15 dic 1960
Le eventuali variazioni da apportare all'elenco di cui al precedente articolo dovranno essere verbalizzate in appositi accordi modificativi del protocollo, da stipularsi non oltre il mese di gennaio di ogni anno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1401#art-pa-2