Art. 1

Art. 1

In vigore dal 14 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 settembre 1959 da valere per gli operai dell'industria delle confezioni in serie, stipulato tra l'Associazione italiana degli industriali dell'Abbigliamento, con la assistenza della Confederazione Generale dell'industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la federazione Unitaria italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra l'Associazione italiana degli Industriali dell'Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana; e la Federazione Nazionale Lavoratori dell'Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione italiana, Sindacati Nazionali Lavoratori; Visto l' del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 luglio 1948, allegato al predetto contratto; Visto l'accordo integrativo salariale nazionale 30 settembre tabelle, per gli operai dell'industria delle confezioni in serie, stipulato tra l'Associazione italiana degli Industriali dell'Abbigliamento e la Federazione italiana Lavoratori Abbigliamento, la Federazione Unitaria italiana Lavoratori Abbigliamento, l'Unione italiana Lavoratori Abbigliamento; Visto l'accordo 22 luglio 1947 per le mense aziendali, stipulato tra l'Associazione italiana degli Industriali dell'Abbigliamento e la Federazione italiana dei Lavoratori dell'Abbigliamento; al quale ha aderito, in data 1 settembre 1950, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Vista la pubblicazione negli appositi Bollettini n. 51 dell'11 marzo 1960 e n. 98 del 18 luglio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne, la, accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 settembre 1959, l'accordo integrativo salariale nazionale di pari data, relativi agli operai dell'industria delle confezioni in serie, e l'accordo 22 luglio 1947 per le mense aziendali, sono regolati da norma giuridiche uniforme alle clausole del contratto e dagli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, nonché, stesso allegata, dal contratto 1 luglio 1948, indicato nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese per le confezioni in serie. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 ottobre 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1960 Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 48. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1394#art-rd-1