Art. 6 · MUTAMENTO DI MANSIONI
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie

Art. 6

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MUTAMENTO DI MANSIONI

In vigore dal 14 dic 1960
L'operaio percepisce la retribuzione stabilita per la categoria alla quale è stato assegnato od il miglior Trattamento salariale attribuitogli. Se la direzione dell'azienda lo adibisce a mansioni di categoria inferiore è tenuta a conservargli la retribuzione della sua categoria, od il miglior trattamento di cui al comma 1) Se gli affida invece temporaneamente mansioni della categoria superiore dovrà corrispondere il compenso stabilito per la categoria stessa. L'utilizzazione dell'operaio ai lavori della categoria superiore per un periodo che superi i tre mesi, ove non sia giustificata dalla necessità di sostituire altro lavoratore assente per malattia, infortunio, permesso, comporta di diritto il trasferimento alla categoria superiore. Quando l'operaio sia contemporaneamente e con carattere di continuità adibito a mansioni di categorie diverse, percepirà la paga fissata per la categoria superiore. Avvenendo che le mansioni della sua categoria siano nettamente prevalenti rispetto a quelle della categoria superiore ed abbiano, queste, carattere saltuario sarà corrisposta una retribuzione intermedia conservando all'operaio ogni preesistente paga di fatto o di merito.
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