Art. 46 · LAVORI DISCONTINUI
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie

Art. 46

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LAVORI DISCONTINUI

In vigore dal 14 dic 1960
L'indennità giornaliera, di contingenza stabilita dagli appositi accordi provinciali è ragguagliata, per gli operai addetti a lavori discontinui od a mansioni di semplice attesa o custodia, ad un orario di dieci ore ed a quel maggiore orario previsto dal 3° comma dell' (orario di lavoro). Tuttavia, allorquando tali operai effettuino un orario giornaliero non inferiore ad otto ore, la indennità di contingenza sarà corrisposta nella intera misura giornaliera. Per retribuire il lavoro straordinario prestato oltre le 10 ore giornaliere, per gli operai in questione deve essere adottata, come quota oraria, dell'indennità di contingenza, un ottavo della misura giornaliera dell'indennità stessa. Per gli addetti ai lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o di custodia (autisti, motoscafisti, guardiani diurni e notturni, fattorini, custodi, ecc.), assunti per un orario giornaliero di 9 o di 10 ore, l'ora o le due ore effettuate oltre le 8 giornaliere saranno retribuite con la paga oraria prevista dai minimo tabellari ridotta al 50%. Per il lavoro straordinario compiuto oltre l'ottava, la nona e la decima ora (a seconda dell'orario di lavoro per il quale l'operaio è stato assunto) valgono le norme e le percentuali di maggiorazione stabilite contrattualmente. Restano ferme le condizioni migliori in atto.
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