Art. 45 · TRASFORMAZIONE, TRAPASSO E CESSIONE DELL'AZIENDA
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie

Art. 45

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TRASFORMAZIONE, TRAPASSO E CESSIONE DELL'AZIENDA

In vigore dal 14 dic 1960
La trasformazione della forma costitutiva dell'azienda, la cessione, il trapasso ad altri proprietari, a qual siasi titolo, il trasferimento in altra sede della stessa. non risolvono il rapporto di lavoro nè mutano, nè modificano lo stato di diritto, disciplinato dalle leggi e dai vigenti contratti di lavoro, e dai concordati inter confederali, esistente fra il datore di lavoro e gli operai alle sue dipendenze. Gli obblighi che incombono al primo si intendono trasferiti automaticamente al cessionario, ove la cessazione del rapporto di lavoro per mutuo accordo non sia intervenuta in precedenza a cura degli aventi obblighi, fatte salve, comunque, le ragioni degli aventi diritto. Ove la risoluzione del rapporto di lavoro sia determinata da dissesto o fallimento o cessazione d'attività dell'azienda, il prestatore d'opera conserva integri i suoi diritti derivanti dal presente contratto e dalle disposizioni generali maturati nel momento della cessazione dell'attività aziendale, con i privilegi stabiliti dalla legge, e tutti gli obblighi del datore di lavoro s'intendono trasferiti alle eventuali gestioni liquidatrici o al curatore (lei fallimento. All'operaio competono tutte le indennità del contratto, compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
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