CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie
Art. 39
39 / 58TRASFERIMENTI
In vigore dal 14 dic 1960
L'operaio che, per disposizioni dell'azienda, sia trasferito ad un altro stabilimento della stessa ditta, situato in diversa località, ove tale trasferimento renda necessario il mutamento di residenza, avrà diritto al rimborso delle spese di trasloco (mobili, bagagli, ecc.) per sè ed i familiari a carico. Oltre al rimborso dianzi indicato, l'operaio avrà diritto ad una indennità di trasferimento pari a 200 ore di normale retribuzione se capo famiglia, e di 100 ore di normale retribuzione se non debbono seguirlo nel trasferimento congiunti a carico.
Le predette indennità saranno ridotte alla metà quando l'azienda inetta a disposizione dell'operaio, nella nuova località, un alloggio in condizioni di abitabilità.
Quando, per causa di trasferimento, l'operaio debba risolvere anticipatamente il contratto d'affitto (purchè quest'ultimo risulti registrato prima della comunicazione del trasferimento) od altri contratti di fornitura di gas, luce, ecc. e per questa risoluzione anticipata debbano essere corrisposti indennizzi, questi saranno a carico dell'azienda.
L'operaio che non accetti il trasferimento ha diritto, qualora, ne derivi la risoluzione del rapporto di lavoro, all'indennità di anzianità, al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva, ai ratei maturati delle ferie e della gratifica natalizia e alle eventuali altre spettanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1394#art-csp-39