Art. 38 · TRASFERTE
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie

Art. 38

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TRASFERTE

In vigore dal 14 dic 1960
I lavoratori che, per ragioni di lavoro, siano inviati fuori dai limiti del Comune in cui ha sede lo stabilimento, avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, in base a nota documentata e comunque nei limiti della normalità, oppure in misura da convenirsi preventivamente fra le parti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1394#art-csp-38