CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie
Art. 31
31 / 58ASSENZE
In vigore dal 14 dic 1960
Ogni assenza di lavoro deve essere giustificata. La giustificazione dovrà essere presentata nel mattino successivo al primo giorno di assenza, ove non esista motivo di impedimento legittimo e dimostrato.
Assenze non giustificate sono passibili di sanzioni disciplinari previste in altra parte del presente contratto.
Trattandosi di assenza per malattia, il lavoratore dovrà darne partecipazione alla direzione dell'azienda entro il secondo giorno, ove non ne sia impedito da legittima causa. La predetta direzione avrà la facoltà di far visitare l'operaio dichiaratosi ammalato da un medico di sua fiducia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1394#art-csp-31