CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie
Art. 23
23 / 58CONGEDO MATRIMONIALE
In vigore dal 14 dic 1960
All'operaio che contragga matrimonio competerà un permesso della durata di 10 giorni consecutivi anche non lavorativi. L'assegno che in tale occasione sarà anticipato all'operaio per conto dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in base al contratto interconfederale 31 maggio 1941 ed eventuali aggiornamenti successivi, non sarà comunque inferiore a 60 ore della retribuzione globale di fatto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1394#art-csp-23