Art. 18 · CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE CONTESTAZIONI E RECLAMI
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie

Art. 18

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CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE CONTESTAZIONI E RECLAMI

In vigore dal 14 dic 1960
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE CONTESTAZIONI E RECLAMI Le retribuzioni saranno corrisposte settimanalmente, quindicinalmente o mensilmente, secondo le consuetudini dell'azienda. Quando le retribuzioni siano pagate mensilmente, allo scadere della prima quindicina dovrà essere corrisposta all'operaio a titolo di acconto, una somma corrispondente, all'incirca, al novanta per cento di quanto egli avrebbe percepito se la paga fosse stata eseguita quindicinalmente, salvo conguaglio da eseguirsi allo scadere del mese. Ogni versamento di retribuzione a titolo definitivo sarà accompagnato dalla busta paga o da un documento equipollente, con l'indicazione del nome e cognome del lavoratore, della qualifica, del periodo di paga cui il versamento va riferito, nonché dei vari elementi componenti la retribuzione (paga base, cottimo, contingenza, ecc.) e delle eventuali trattenute. All'operaio dovrà essere dato il modo di controllare, nella quantità e nella qualità, il denaro formante la sua retribuzione. Controllato ch'egli l'abbia, perde il diritto di segnalare a posteriori eventuali differenze a suo danno, a meno che la direzione dell'azienda non abbia la possibilità di accertare che la differenza effettivamente esisteva. Qualora insorga contestazione circa la misura della retribuzione od il modo di calcolarla, all'operaio sarà corrisposta la parte non contestata, in attesa che la contestazione sia risolta in sede competente. Lo stesso principio si applica a quella parte della retribuzione che viene corrisposta, nel corso dell'annata, in determinate, occasioni (ferie, gratifica natalizia, ecc.). Errori materiali di conteggio, dai quali risulti alterato a danno dell'operaio o dell'azienda l'importo della retribuzione, potranno essere reciprocamente segnalati, per il controllo ed il successivo conguaglio, entro tre mesi a far tempo dal giorno in cui ha avuto luogo il pagamento. Nel caso in cui l'azienda ritardi il pagamento delle competenze di cui sopra dovute all'operaio oltre i 15 giorni, l'operaio potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto all'intero trattamento di liquidazione come se fosse licenziato, compresa l'indennità di mancato preavviso. In casi particolari il predetto termine di 15 giorni potrà essere prolungato mediante accordo tra le organizzazioni sindacali interessate.
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