CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie
Art. 17
17 / 58LAVORO A COTTIMO
In vigore dal 14 dic 1960
a) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti ad economia oppure a cottimo. Ogni qualvolta in conseguenza dell'organizzazione del lavoro nell'azienda un operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione del lavoro a, lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l'operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
b) Le tariffe di cottimo dovranno consentire all'operaio di normale capacità ed operosità di consene un guadagno non inferiore al minimo di paga stabilito per la sua categoria maggiorato del 6,50%.
Tale condizione si presume adempiuta quando - essendovi più operai retribuiti in base alla medesima tariffa di cottimo - detti operai abbiano realizzato un guadagno medio di cottimo non inferiore al 6,50% Nel caso in cui un operaio che lavori a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma per cause indipendenti dalla sua capacità e volontà, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento del detto minimo.
c) Prima; dell'inizio delle singole lavorazioni, dovranno essere comunicati ai lavoratori interessati, mediante affissione o con altro mezzo di comunicazione scritta:
1) i criteri usati per la determinazione del tempo assegnato;
2) il sistema usato per la, determinazione della tariffa.
Parimenti, dovrà essere comunicato agli operai il numero delle operazioni eseguite sia individualmente o collettivamente, riferite ai compensi unitavi stabiliti dalle tariffe affinché ogni lavoratore sia in grado di calcolare la propria retribuzione.
d) Le tariffe di cottimo, nell'interesse dell'azienda come degli operai, divengono definitive dopo un periodo di esperimento la cui durata (avuto riguardo ai caratteri tecnici ed alle eventuali complessità delle lavorazioni), sarà preventivamente stabilita e comunicata agli operai interessati. Tale durata, sarà compresa tra i 15 ei i 5 giorni.
Quando l'esperimento si prolunghi oltre il 45° giorno dovrà essere garantita a tutti gli operai una retribuzione non inferiore al 90% del cottimo medio realizzato singolarmente o collettivamente nel trimestre precedente alla adozione delle tariffe provvisorie.
Ove si tratti di lavorazioni ricorrenti, che si ripresentassero cioè ad intervalli, mantenendo però le stesse caratteristiche, il periodo di esperimento sarà, uno solo e precisamente quello effettuato la prima volta.
Se siano poste in essere, invece, lavorazioni destinate ad esaurirsi in breve volgere di tempo, il periodo di assestamento non potrà superare il terzo dell'intero periodo di tempo destinato alle operazioni di cui trattasi.
Trascorsi i limiti più sopra indicati, le tariffe di cottimo diverranno definitive e non potranno essere variate se non nel caso in cui siano attuate modifiche anche restando invariati i prodotti mediante l'adozione di nuove macchine e di nuovi metodi nella distribuzione ed organizzazione del lavoro, tali da modificare il rapporto tempo-lavoro in modo apprezzabile.
e) Ove si verifichi che per un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni l'applicazione di una o più voci delle vigenti tariffe determini una minore retribuzione rispetto ai livelli raggiunti nel quadrimestre precedente per ragioni indipendenti dalla laboriosità degli operai, l'azienda dovrà ricercare ed eliminare le (cause del fatto e, contemporaneamente, deteriminerà la quota di minor guadagno che dovrà essere riconosciuta agli operai, ad integrazione delle retribuzioni già riscosse.
I provvedimenti di cui sopra non saranno adottati vigendo le tariffe provvisorio durante il periodo di assestamento.
f) L'effettuazione del passaggio dal sistema di cottimo a quello ad economia non dovrà, rimanendo inalterate le condizioni di lavoro o la produzione individuale, portano diminuzione di retribuzione.
g) I datori di lavoro non potranno servirsi di cottimisti che abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti. A questo effetto la dipendenza di un operaio da un altro può essere inteso soltanto come rapporto tecnico e disciplinare nell'ambito della azienda.
h) Per guadagno medio orario complessivo di cottimo si intenti il totale delle somme pagate per il lavoro a cottimo nel periodo preso in esame diviso per il totale delle ore di lavoro a cottimo compiute nello stesso periodo.
i) Per la risoluzione di qualsiasi contestazione o controversia riguardante il lavoro ad incentivo, sono previsti tre possibili gradi di ricorso:
1) il lavoratore può ricorrere in prima istanza alla direzione della azienda, che dovrà rispondere entro 10 giorni;
2) se il lavoratore non si ritenesse soddisfatto potrà ricorrere, attraverso l'organizzazione sindacale, ad una commissione di seconda, istanza, composta da rappresentanti del Sindacato Provinciale di categoria, dalla Direzione Aziendale, assistita dall'organizzazione territoriale dei datori di lavoro.
Tale commissione dovrà adottare una decisione entro un periodo massimo di giorni 20.
3) Nel caso che la commissione di seconda istanza ritenesse di non poter emettere una decisione o una delle parti si ritenesse insoddisfatta, la questione sarà demandata ad una commissione paritetica composta da rappresentanti delle Federazioni Nazionali di categoria dei lavoratori e della Associazione Nazionale degli industriali stipulanti il presente contratto.
Le deliberazioni delle commissioni provinciali e nazionale, adottate a maggioranza di voti, diverranno immediatamente vincolanti ed operanti nell'ambito aziendale.
Le decisioni della commissione nazionale di ultima istanza saranno definitive e inappellabili.
Le commissioni di cui ai numeri 2) e 3) avranno per il loro lavoro facoltà di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini del più completo esame della controversia.
Ove se ne presentasse la necessità; e su richiesta di una delle parti, potrà essere elaborato un regolamento valido a ordinare il preciso funzionamento di questo sistema di risoluzione delle controversie.
Tale regolamento dovrà essere elaborato dalla commissione nazionale di cui al punto 3) ed approvato dalle parti firmatarie del presente contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1394#art-csp-17