Art. 3
Accordo 22 luglio 1947 per le mense aziendali

Art. 3

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In vigore dal 14 dic 1960
L'indennità di cui sopra è dovuta anche ai lavoratori di quelle aziende che, avendo costituita la mensa, si trovassero nella provvisoria impossibilità di farla funzionare, ed a quei lavoratori che non possono usufruire della, mensa per esigenze di lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1394#art-alp-3