Art. 9 · ORARIO DI LAVORO
CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale

Art. 9

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ORARIO DI LAVORO

In vigore dal 11 dic 1960
L'orario normale di lavoro è di 48 ore settimanali ripartite in non più di otto ore giornaliere, salvo le deroghe previste dalle norme di legge in vigore. Il calcolo per stabilire il compenso orario si farà, dividendo la retribuzione di fatto mensile per il numero fisso di 180. Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali ripartite in non più di 10 ore giornaliere. Resta peraltro convenuto che il lavoro prestato in più delle 8 ore giornaliere sarà compensato, per la nona e la decima ora, con la paga oraria, ottenuta dividendo per 200 il minimo di retribuzione, ridotta del 50%, mentre il lavoro prestato oltre la decima ora sarà compensato con la paga oraria, ottenuta dividendo per 180 la retribuzione di fatto e applicando la percentuale di maggiorazione per lavoro straordinario di cui all'. Per le ore di lavoro prestate oltre la decima restano tuttavia ferme le consuetudini in atto per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze.
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