Art. 40 · INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale

Art. 40

118 / 173

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

In vigore dal 11 dic 1960
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni, saranno corrisposte al lavoratore che abbia compiuto almeno un anno di anzianità ininterrotta nella categoria, le seguenti aliquote dell'indennità di licenziamento calcolata secondo le norme del precedente : 1) 50% in caso di anzianità fino ad anni 5; 2) 100% in caso di anzianità oltre i 5 anni. L'indennità di licenziamento di cui al precedente , verrà corrisposta in ragione del 100% in tutti i casi in cui le dimissioni siano dovute a malattia, infortunio matrimonio, gravidanza e puerperio o siano presentate da lavoratori che abbiano compiuto il 55° anno di età se uomini e il 50° anno di età se donne. Per il calcolo dell'anzianità pregressa, agli effetti del presente articolo, si fa riferimento a quanto stabilito dall'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cop-40