Art. 4 · CONTRATTO A TERMINE
CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale

Art. 4

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CONTRATTO A TERMINE

In vigore dal 11 dic 1960
L'assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da lettera di assunzione in cui dovrà essere indicata la data di scadenza del rapporto. Tutte le norme fissate dal presente contratto, eccezione fatta per quelle relative al preavviso e alla indennità di licenziamento, si applicano anche ai lavoratori assunti a tempo determinato. Se il lavoratore viene mantenuto in servizio dopo la scadenza del termine prefissato il suo contratto si intenderà trasformato in contratto a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di assunzione, salvo che sia stato consensualmente prorogato o rinnovato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cop-4