Art. 3 · PERIODO DI PROVA
CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale

Art. 3

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PERIODO DI PROVA

In vigore dal 11 dic 1960
L'assunzione del lavoratore è fatta per un periodo di prova di un mese, che potrà prolungarsi, d'accordo fra le due parti, per altri 15 giorni. Durante il periodo di prova il trattamento economico non potrà essere inferiore al minimo di retribuzione previsto per la categoria e il grado per i quali il lavoratore è assunto in prova. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può risolvere in qualsiasi momento il rapporto di lavoro senza l'obbligo di preavviso nè di indennità. In caso di licenziamento o di dimissioni durante la prova, il lavoratore avrà diritto alla retribuzione di fatto afferente al periodo per il quale è stato mantenuto in servizio. Tuttavia, qualora il periodo di prova venisse prorogato oltre il mese, in caso di licenziamento durante la proroga dovrà essere pagata la retribuzione di fatto per l'intero periodo di proroga di quindici giorni. Il lavoratore che, superato il periodo di prova, venga confermato, si intenderà assunto in servizio a tutti gli effetti dal giorno in cui ha iniziato il periodo di prova. Nel caso di assunzione di un lavoratore che sia già stato alle dipendenze della stessa azienda, non sarà richiesto il periodo di prova qualora egli venga adibito alle medesime mansioni esplicate precedentemente in stabilimenti aventi analoghe caratteristiche di produzione.
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Pro

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