CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale
Art. 28
106 / 173MALATTIA E INFORTUNIO
In vigore dal 11 dic 1960
In caso di assenza dal lavoro dovuta a malattia o infortunio, il lavoratore non in prova avrà diritto al seguente trattamento:
a) in caso di anzianità di servizio fino a 5 anni: conservazione del posto per un periodo massimo di 8 mesi; corresponsione del 100% della retribuzione di fatto per i primi due mesi; del 75% di essa per i successivi due mesi e del 50% per un ulteriore mese;
b) per anzianità di servizio oltre il 5° anno e fino a 10 anni: conservazione del posto per un periodo massimo di 8 mesi; corresponsione del 100% della retribuzione di fatto per i primi tre mesi; del 75% di essa per i successivi due mesi e del 50% per un ulteriore mese;
c) per anzianità di servizio oltre il 10° anno: conservazione del posto per un periodo massimo di 10 mesi; corresponsione del 100% della retribuzione di fatto per i primi 4 mesi; del 75% di essa per i successivi tre mesi e del 50% per un ulteriore mese.
Il trattamento economico sopra indicato comprende e integra quello assicurato al lavoratore dall'INAM, fermo restando che dalle quote a carico dell'azienda sarà anche dedotto quanto eventualmente percepito dal lavoratore per atti previdenziali aziendali o derivanti da contratto. Entro gli stessi limiti di cui sopra le aziende integreranno il trattamento assicurato dall'INAIL al lavoratore colpito da infortunio sui lavoro o da malattia professionale.
Tale integrazione di trattamento concesso nei casi di infortunio sul lavoro o di malattia professionale non comporta alcun altro impegno dell'azienda verso il lavoratore per l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale da lui subiti.
Qualora l'assenza per malattia perduri oltre i termini sopra indicati, è in facoltà dell'azienda di risolvere il rapporto corrispondendo ai lavoratore l'indennità di licenziamento e l'indennità sostitutiva del preavviso.
Analogamente nei casi in cui, per il perdurare della assenza per malattia oltre i termini di cui sopra, il lavoratore non sia in condizione di riprendere il lavoro, il rapporto potrà essere risolto, su richiesta del lavoratore, con la corresponsione dell'indennità di licenziamento esclusa quella sostitutiva del preavviso. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto di lavoro rimarrà sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e dell'indennità di licenziamento.
L'assenza per malattia dovrà essere comunicata alla azienda entro 24 ore, salvo caso di giustificato impedimento. L'azienda avrà facoltà di far controllare la malattia da un medico di sua fiducia.
Per il calcolo dell'anzianità pregressa, agli effetti del presente articolo, si fa riferimento a quanto stabilito dall'.
Su richiesta del lavoratore che, avendo esaurito il trattamento di malattia di propria spettanza, debba effettuare il ricovero in un sanatorio, sarà concesso dall'azienda un periodo di aspettativa fino a un massimo di in anno in conformità dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cop-28