Art. 25 · ASSENZE - PERMESSI - BREVI CONGEDI CONGEDO MATRIMONIALE
CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale

Art. 25

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ASSENZE - PERMESSI - BREVI CONGEDI CONGEDO MATRIMONIALE

In vigore dal 11 dic 1960
ASSENZE - PERMESSI - BREVI CONGEDI CONGEDO MATRIMONIALE Tutte le assenze devono essere giustificate all'azienda, dal lavoratore non più tardi del giorno successivo a quello dell'assenza, salvo casi di forza maggiore. Al lavoratore che ne faccia domanda l'azienda accorderà permessi e brevi congedi per giustificati motivi con facoltà di non corrispondere il trattamento economico qualora l'assenza superi la giornata. Tali permessi e brevi congedi non sono computati in conto dell'annuale periodo di ferie. Al lavoratore che contrae matrimonio viene concessa una licenza di 10 giorni lavorativi non computabili in conto dell'annuale periodo di ferie, nei quali gode della, retribuzione di fatto. In aggiunta a tale trattamento resta convenuto che su l'importo delle giornate rimborsate dall'INPS per congedo matrimoniale, l'azienda devolverà a favore del lavoratore che usufruisca di tale congedo, l'importo relativo a 5 giornate. Verificandosi variazioni delle norme che regolano attualmente l'istituto del congedo matrimoniale, al la - voratore sarà in ogni caso garantito il godimento in complesso di 15 giornate di retribuzione.
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