CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale
Art. 23
101 / 173TRASFERTE
In vigore dal 11 dic 1960
Al lavoratore in servizio, comandato a lavorare fuori del luogo ove normalmente svolge la sua opera, spetta, il rimborso delle spese di trasporto per portarsi sul luogo del lavoro, anche nel caso che usi mezzi propri, oltre la corresponsione della retribuzione di fatto a regime, normale anche per le ore impiegate nel percorso fino a un massimo di otto ore.
Fermo restando quanto sopra, sarà, corrisposto al lavoratore il rimborso di eventuali spese di vitto nei limiti normali qualora lo spostamento del lavoratore stesso non sia stato predisposto in modo da consentirgli di consumare il pasto nel luogo di residenza. Saranno altresì rimborsate al lavoratore le spese di alloggio nei limiti normali qualora lo spostamento predisposto dall'azienda comporti la necessità di pernottamento fuori residenza^. Nel caso di trasferta con pernottamento sarà inoltre corrisposta una indennità in misura di L. 350 agli intermedi di primo grado e di L. 300 agli intermedi di secondo grado.
È in facoltà dell'azienda di prefissare forfetariamente in forma di diaria, il rimborso delle spese di vitto e alloggio in misura adeguata al costo della vita nella località di trasferta.
Il lavoratore ha l'obbligo di trovarsi sul posto di trasferta all'ora stabilita per l'inizio del lavoro.
Al lavoratore inviato in trasferta, l'azienda corrisponderà un anticipo adeguato alla prevedibile durata della trasferta stessa.
Il trattamento di trasferta compete anche nei giorni festivi cadenti nel periodo di permanenza fuori sede.
La comunicazione dell'invio in trasferta, sarà fatta al lavoratore con un preavviso di 48 ore, salvo casi di assoluta urgenza.
Accertati motivi di salute che impediscano al lavoratore di recarsi in trasferta non possono dare luogo a licenziamento.
Nel caso in cui la permanenza fuori sede per ragioni di servizio dovesse protrarsi o comunque riguardare lunghi periodi, è in facoltà delle parti di concordare un trattamento forfettario per tutto il periodo di trasferta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cop-23