CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti
Art. 42
42 / 173IGIENE SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI
In vigore dal 11 dic 1960
Per l'igiene sul lavoro e la prevenzione infortuni, si fa riferimento al regolamento generale e ai regolamenti speciali che contemplano tale materia, le cui norme devono essere strettamente osservate.
In particolare, per quanto concerne l'approvvigionamento di acqua potabile, l'istituzione di bagni e doccie, l'installazione di spogliatoi e la fornitura di mezzi previsti per la protezione fisica dell'operaio, si fa riferimento agli del regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con R. D. 14 aprile 1927, n. 530.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-clp-42