CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti
Art. 34
34 / 173CONGEDO MATRIMONIALE
In vigore dal 11 dic 1960
Per il congedo matrimoniale valgono le norme di cui allo accordo interconfederale del 31 maggio 1941.
Gli operai hanno pertanto in occasione del matrimonio, ad un periodo di congedo della durata di 8 giorni consecutivi retribuiti ai sensi dell' del sopracitato accordo. L'assegno di cui sopra sarà corrisposto dalla, ditta all'inizio, del periodo, di congedo per conto dell'INPS.
Inoltre sull'importo delle giornate rimborsate alla azienda dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per congedo matrimoniale, l'azienda, stessa devolverà, a favore dell'operaio che usufruisca di tale congedo, l'importo relativo a 20 ore lavorative, da computarsi in rapporto all'ammontare effettivamente rimborsato dal predetto Istituto.
Le norme di cui sopra si considerano senz'altro integrate e sostituite da eventuali future norme interconfederali o legislative.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-clp-34