CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti
Art. 31
31 / 173ENTRATA E USCITA DALLO STABILIMENTO
In vigore dal 11 dic 1960
L'entrata e l'uscita dei lavoratori dallo stabilimento è disciplinata dal regolamento interno.
Durante il lavoro nessun operaio può allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo e non può lasciare lo stabilimento, se non debitamente autorizzato.
Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare in stabilimento.
Salvo speciale permesso del proprio capo, non è consentito all'operaio sia di entrare sia di trattenersi in stabilimento in ore fuori del suo orario di lavoro.
Salvo casi eccezionali, il permesso di uscita deve essere chiesto dall'operaio al proprio capo nella prima ora di lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-clp-31