Art. 19 · LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO
CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti

Art. 19

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LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO

In vigore dal 11 dic 1960
Entro i limiti consentiti dalla legge, l'operaio non può rifiutarsi di compiere lavoro straordinario, festivo o notturno, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Non è riconosciuto nè compensato il lavoro straordinario, festivo o notturno eseguito contrariamente alle disposizioni dell'azienda. Non possono essere adibiti al lavoro notturno gli uomini di età inferiore ai 18 anni e le donne, salvo le eccezioni e le deroghe di legge. È lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario normale di cui all' (orario di lavoro). È lavoro festivo quello effettuato nei giorni di cui all' (giorni festivi) salvo quanto previsto per la domenica nel terz'ultimo comma del presente articolo. È lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6. Le percentuali di maggiorazione che saranno applicate sulla retribuzione sono stabilite come segue: lavoro straordinario: 23%; lavoro notturno non compreso in turni avvicendati: 30%; lavoro straordinario notturno: 35%; lavoro in giorni festivi non compreso in turni avvicendati: 40%; lavoro straordinario festivo: 50%; lavoro straordinario festivo notturno: 50%; lavoro festivo ordinario notturno: 40%. Le suddette percentuali non sono cumulabili e la maggiore assorbe la minore. Tutte le percentuali indicate nel presente articolo si applicano, per i cottimisti, computando nella retribuzione la percentuale minima contrattuale di cottimo di cui all' (cottimi). Qualora l'operaio dovesse essere richiamato a lavorare di domenica con spostamento ad altro giorno del suo riposo settimanale, avrà diritto per il lavoro prestato di domenica, alla normale retribuzione maggiore del 20%, semprechè l'azienda gli abbia comunicato, prima dell'inizio del lavoro, il giorno di riposo compensativo assegnatogli in sostituzione della domenica. Il giorno, di riposo compensativo assegnato in sostituzione dovrà cadere nel corso della settimana successiva. Qualora poi lo stesso operaio dovesse essere chiamato a lavorare anche nel giorno del riposo assegnatogli in sostituzione della domenica, il lavoro prestato in tale giorno sarà compensato con la maggiorazione di festivo, esclusa la percentuale di cui al precedente comma. All'operaio che venga occasionalmente ed improvvisamente richiesto di una prestazione straordinaria dopo che egli abbia abbandonato lo stabilimento avendo ultimato il suo orario normale, sarà corrisposto, oltre la retribuzione per la durata della prestazione stessa con la relativa maggiorazione prevista dal presente articolo, l'importo di due ore di retribuzione a regime normale, se la prestazione viene effettuata nelle ore diurni (dalle 6 alle 22) e di quattro ore se la prestazione viene effettuata nelle ore notturne (dalle 22 alle 6). La suddetta indennità, sarà corrisposta nella, misura indicata tenendo come punto di riferimento l'ora in cui è richiesto l'inizio della prestazione.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-clp-19