Art. 10 · MANSIONI PROMISCUE
CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti

Art. 10

10 / 173

MANSIONI PROMISCUE

In vigore dal 11 dic 1960
L'operaio che sia adibito, con carattere di continuità, a mansioni relative a diverse qualifiche, sarà classificato nella qualifica superiore e ne percepirà la retribuzione, quando le mansioni inerenti alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente, sul complesso dell'attività svolta dall'operaio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-clp-10