CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti
Art. 10
10 / 173MANSIONI PROMISCUE
In vigore dal 11 dic 1960
L'operaio che sia adibito, con carattere di continuità, a mansioni relative a diverse qualifiche, sarà classificato nella qualifica superiore e ne percepirà la retribuzione, quando le mansioni inerenti alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente, sul complesso dell'attività svolta dall'operaio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-clp-10