Art. 9 · ORARIO DI LAVORO
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti

Art. 9

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ORARIO DI LAVORO

In vigore dal 11 dic 1960
L'orario normale di lavoro è di 44 ore settimanali ripartite in non più di otto ore giornaliere. Il prolungamento sino a 48 ore settimanali, sempre nel limite massimo di otto ore giornaliere, dà luogo al pagamento della retribuzione di fatto oraria per le ore prestate in più senza maggiorazione di straordinario. Il calcolo del compenso orario si farà dividendo la retribuzione di fatto mensile, dedotta la contingenza, per il numero fisso 170 e aggiungendo 1/8 di contingenza giornaliera. Per gli impiegati addetti a lavori discontinui di semplice attesa, considerati come tali a termine delle norme di legge in vigore, il lavoro prestato in più delle 54 ore settimanali fino alla concorrenza delle 60 ore settimanali divise in non più di 10 ore giornaliere, sarà compensato con la normale retribuzione di fatto oraria, senza maggiorazione di straordinario. Il calcolo del compenso orario si farà dividendo la retribuzione di fatto mensile, dedotta la contingenza, per il numero fisso 200 e aggiungendo 1/9 di contingenza giornaliera. Restano salve le condizioni aziendali di miglior favore. Le ore di lavoro non effettuate nel giorno di sabato, potranno essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana. Il recupero non potrà avvenire a regime normale qualora la giornata del sabato coincida con una delle festività di cui all'.
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