Art. 7 · PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO A QUELLA DI IMPIEGATO
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti

Art. 7

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PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO A QUELLA DI IMPIEGATO

In vigore dal 11 dic 1960
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO A QUELLA DI IMPIEGATO In caso di passaggio dell'operaio alla categoria impiegatizia nella stessa azienda, l'operaio avrà diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento, e si considererà, assunto "ex novo" con la nuova qualifica e con il riconoscimento inoltre, agli effetti del preavviso e dell'indennità di licenziamento, di un'anzianità convenzionale, quale impiegato, pari ad un quarto della anzianità maturata con la qualifica di operaio, considerando come mese intero le eventuali risultanti frazioni superiori ai 15 giorni. Avrà diritto inoltre a percepire "ad personam" la retribuzione di fatto goduta da operaio; qualora questa risulti superiore a quella derivantegli dall'applicazione del presente contratto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cdp-7