Art. 43 · INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti

Art. 43

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INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

In vigore dal 11 dic 1960
INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. Restano ferme le condizioni individuali di miglior favore in atto derivanti da iniziative aziendali.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cdp-43