Art. 4 · IMPIEGATI LAUREATI
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti

Art. 4

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IMPIEGATI LAUREATI

In vigore dal 11 dic 1960
Dopo il compimento del periodo di prova, e intervenuta la conferma in servizio, gli impiegati in possesso di laurea universitaria o titolo equipollente, attinente alle mansioni svolte, anche se di primo impiego, saranno assegnati a categoria non inferiore alla seconda. Gli impiegati in possesso di laurea universitaria o di titolo equipollente non attinente alle mansioni svolte, saranno assegnati a categoria non inferiore alla 3ª A e nel caso di attribuzione a questa categoria sarà ad essi corrisposta una indennità mensile di importo pari al 7% del minimo tabellare per essa previsto. Gli impiegati in possesso di diploma di scuola media superiore o di istituto industriale saranno assegnati, dopo il compimento del periodo di prova, e intervenuta la conferma in servizio, a categoria non inferiore alla 3ª A senza corresponsione di alcuna indennità. Le norme del presente articolo avranno applicazione anche se il titolo venga conseguito durante il rapporto di lavoro e saranno estese ai rapporti in atto.
Storico versioni

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Pro

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