Art. 37 · CASO DI MORTE DELL'IMPIEGATO
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti

Art. 37

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CASO DI MORTE DELL'IMPIEGATO

In vigore dal 11 dic 1960
In caso di morte dell'impiegato, l'indennità di licenziamento e l'indennità sostitutiva del preavviso, fermo per quest'ultima quanto previsto all', saranno corrisposte al coniuge, ai figli e, se viventi a carico dell'impiegato, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. In mancanza delle persone sopra indicate, le indennità predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima. A puro titolo di liberalità, in caso di morte dell'impiegato, agli eredi sarà concesso, quale concorso alle spese funerarie, un sussidio la cui misura sarà fissata ad esclusivo giudizio dell'azienda.
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