Art. 31 · ALLOGGIO E VESTIARIO
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti

Art. 31

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ALLOGGIO E VESTIARIO

In vigore dal 11 dic 1960
Nei casi di concessione dell'alloggio da parte dell'azienda, la concessione stessa verrà effettuata con il pagamento di un limitato canone di affitto, il cui importo è in facoltà dell'azienda di trattenere sul trattamento economico dell'impiegato. Le spese relative ai servizi accessori dell'alloggio (gas, acqua, illuminazione, ecc.) saranno a carico dell'impiegato, salvo condizioni di miglior favore in atto. La concessione dell'alloggio avrà termine in ogni caso, senza che all'uopo sia, necessaria formale disdetta, all'atto della cessazione del rapporto - per qualsiasi causa - o all'atto del trasferimento dell'impiegato in altra sede. In caso di licenziamento che non sia dovuto a provvedimento disciplinare ai sensi dell', sarà concesso un termine improrogabile di mesi tre per il rilascio dei locali. Tale termine decorre dalla data della disdetta, o, in mancanza di questa, dalla data di risoluzione del rapporto. Qualora nella località ove l'impiegato svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio nè adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con i centri abitati e il perimetro del più vicino centro abitato disti oltre km. 3, l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto, corrisponderà un adeguato indennizzo. Qualora l'azienda prescriva ai propri impiegati l'uso in servizio di determinati indumenti - quali camici, grembiuli, ecc. - provvederà alla relativa fornitura gratuita. La rinnovazione di tali indumenti sarà preventivamente regolata dall'azienda ed è fatto obbligo agli impiegati di porre la massima cura nel conservarli. Agli impiegati tecnici di esercizio che debbono fare uso di speciali indumenti, indispensabilmente inerenti alla natura della loro prestazione, l'azienda concederà un concorso all'acquisto in misura non inferiore al 50% della spesa, in base ai prezzi correnti degli indumenti stessi. È in facoltà dell'azienda di provvedere essa stessa all'acquisto e alla distribuzione di tali indumenti, alle condizioni di cui sopra. La spesa sostenuta per l'acquisto dovrà essere in ogni caso documentata.
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