CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti
Art. 30
159 / 173PROVVIDENZE VARIE
In vigore dal 11 dic 1960
Nelle zone in cui non esistano scuole elementari e secondarie inferiori facilmente accessibili, le aziende cureranno di promuovere iniziative di carattere collettivo atte ad agevolare la frequenza a tali scuole dei figli degli impiegati, concorrendo all'onere che dalla istituzione potesse derivare agli impiegati stessi.
Le aziende maggiori esamineranno inoltre la possibilità di istituire borse di studio al favore dei figli degli impiegati che avranno dimostrato maggiore diligenza e profitto negli studi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cdp-30