CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti
Art. 25
154 / 173TRATTAMENTO DI MALATTIA O INFORTUNIO
In vigore dal 11 dic 1960
L'assenza per malattia o infortunio non sul lavoro dovrà essere comunicata all'azienda entro 24 ore salvo casi di giustificato impedimento. L'azienda avrà facoltà di far controllare la malattia o l'infortunio da un medico di sua fiducia.
Nel caso di interruzione del servizio dovuta ai motivi di cui sopra, verrà accordato il seguente trattamento all'impiegato non in prova:
a) per gli impiegati che avendo superato il periodo di prova abbiano una anzianità di servizio inferiore ad un anno: conservazione del posto per mesi quattro e mezzo; corresponsione dell'intera retribuzione di fatto per il primo mese e mezzo e della metà di essa per i tre mesi successivi;
b) per anzianità di servizio oltre il primo anno e fino a tre anni: conservazione del posto per mesi 6; corresponsione dell'intera retribuzione di fatto per mesi 2 e della metà di essa per i successivi 4 mesi;
c) per anzianità di servizio oltre il terzo anno e fino a sei anni: conservazione del posto per mesi 8; corresponsione dell'intera retribuzione di fatto per mesi 3 e della metà di essa per successivi 5 mesi;
d) per anzianità di servizio oltre il sesto anno e fino a dieci anni: conservazione del posto per mesi 12;corresponsione dell'intera retribuzione di fatto per mesi 5 e della metà di essa per i successivi 7 mesi;
e) per anzianità di servizio oltre il decimo anno conservazione del posto per mesi 12; corresponsione della intera retribuzione di fatto per mesi 8 e della metà di essa per i successivi 4 mesi.
Dal trattamento economico come sopra indicato, sarà dedotto, fino a concorrenza, quanto l'impiegato abbia a percepire, sia a titolo di assegno che di indennità, per atti previdenziali, assistenziali, assicurativi, in conseguenza di disposizioni di legge o di contratto o di iniziative aziendali.
Il trattamento avanti stabilito cesserà qualora l'impiegato, anche con più periodi di malattia, raggiunga in complesso durante dodici mesi consecutivi, i limiti massimi rispettivamente previsti per il primo e secondo scaglione di anzianità, e durante diciotto mesi consecutivi i limiti massimi rispettivamente previsti per i successivi scaglioni di anzianità.
Su richiesta dell'impiegato che, avendo esaurito il trattamento di malattia di propria spettanza, debba effettuare il ricovero in un sanatorio, sarà concesso dall'azienda un periodo di aspettativa fino al massimo di due anni. Tale aspettativa sarà considerata agli effetti del presente contratto alla stregua di quanto previsto al 4° capoverso dell'.
Alla scadenza dei termini massimi sopraindicati e dell'eventuale periodo di aspettativa, è in facoltà di ciascuna parte di risolvere il rapporto d'impiego. Nel caso che l'azienda proceda al licenziamento corrisponderà all'impiegato il trattamento di licenziamento e la indennità sostitutiva del preavviso. Nel caso invece di dimissioni dell'impiegato, questi avrà diritto al trattamento di licenziamento senza preavviso.
L'eventuale trattamento aziendale di miglior favore in atto è conservato.
Per la malattia conseguente allo stato di gravidanza si fa riferimento alle norme contenute nella legge 26 agosto 1950, n. 860.
Comunque anche in tal caso saranno applicati i benefici del presente articolo qualora non ricorra il diritto ad usufruire di altri trattamenti economici previsti da norme di legge.
Al personale che dovesse essere assunto in temporanea sostituzione dell'impiegato ammalato o infortunato, sarà applicato il trattamento di cui all'.
Per il personale assunto in sostituzione di impiegata in stato di gravidanza o puerperio valgono le norme dell' della legge 26 agosto 1950, n. 860.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cdp-25