Art. 13 · AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti

Art. 13

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AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

In vigore dal 11 dic 1960
L'impiegato, per l'anzianità di servizio maturata dopo il 20° anno di età presso la stessa azienda, salvo quanto previsto dall' per il trasferimento ad altra azienda, ha diritto, per ogni biennio di anzianità, ad una maggiorazione da calcolarsi sul minimo tabellare più contingenza, con decorrenza dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio. Detta maggiorazione viene denominata a tutti gli effetti del presente contratto "aumento periodico". L'importo di ciascun aumento periodico è commisurato al 5% del minimo tabellare () aumentato della indennità di contingenza in vigore al momento della maturazione dello scatto, ai sensi dell'° comma, dell'accordo interconfederale 14 giugno 1952. Gli aumenti periodici di anzianità maturati, posteriormente al 31 maggio 1952 devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili. Per quanto concerne le variazioni dell'indennità di contingenza il calcolo degli aumenti periodici si effettuerà al termine di ogni anno solare e avrà applicazione dal 1 gennaio successivo. Ciascun impiegato percepirà, nel corso della sua carriera, tanti aumenti periodici, calcolati come sopra, quanti ne occorrono per raggiungere complessivamente, come massimo, la percentuale del 55% del minimo tabellare dello stipendio mensile della categoria di appartenenza aumentato dell'indennità di contingenza. Al raggiungimento della suddetta percentuale concorrono tutti gli importi attribuiti all'impiegato per aumenti periodici e relative quote di rivalutazione di cui all'accordo interconfederale 14 giugno 1952, compresi quelli maturati prima dell'andata in vigore del presente con tratto. Chiarimento a verbale. Ferme restando le norme di cui alle disposizioni transitorie poste in calce all' del contratto nazionali di lavoro 8 agosto 1953 (v. allegato), gli importi globali relativi agli aumenti periodici maturati anteriormente al 31 maggio 1952 vengono aumentati in misura del 7%.
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