Allegato 2 Accordo 27 maggio 1950 per un premio ad incentivo sulla produzione
Art. 8
77 / 173In vigore dal 11 dic 1960
Il presente accordo si applica ai soli operai delle miniere e stabilimenti seguenti:
Unione Cementi Marchino (miniere e stabilimenti di Casale-Morano-Ozzano);
F.lli Buzzi (miniere e stabilimento di Casale e Trino);
F.lli Bargero (miniere e stabilimento di Casale Monferrato);
Gabba e Miglietta (miniere e stabilimento di Casale);
Cementi Victoria (miniere e stabilimento di Trino);
Palli-Caroni-Deaglio (miniere e stabilimento di Casale);
Eternità (miniere e Cementeria di Ozzano);
S. A. Milanese e Azzi (miniere e stabilimenti di Casale e Ozzano).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-aam-8