Art. 8
Allegato 2 Accordo 27 maggio 1950 per un premio ad incentivo sulla produzione

Art. 8

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In vigore dal 11 dic 1960
Il presente accordo si applica ai soli operai delle miniere e stabilimenti seguenti: Unione Cementi Marchino (miniere e stabilimenti di Casale-Morano-Ozzano); F.lli Buzzi (miniere e stabilimento di Casale e Trino); F.lli Bargero (miniere e stabilimento di Casale Monferrato); Gabba e Miglietta (miniere e stabilimento di Casale); Cementi Victoria (miniere e stabilimento di Trino); Palli-Caroni-Deaglio (miniere e stabilimento di Casale); Eternità (miniere e Cementeria di Ozzano); S. A. Milanese e Azzi (miniere e stabilimenti di Casale e Ozzano).
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-aam-8