Art. 5
Allegato 2 Accordo 27 maggio 1950 per un premio ad incentivo sulla produzione

Art. 5

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In vigore dal 11 dic 1960
Qualora per cause tecniche non dipendenti dalla volontà degli operai, le ditte dovessero sospendere la produzione delle miniere oppure trasferire gli operai a lavori estranei all'incremento della produzione mineraria, i compresa, di cui ai comma a) e b) e relativo prospetto dell', verranno corrisposti nella misura del 60% di quelli previsti dall'articolo stesso per la durata dei periodi di sospensione della produzione o di trasferimento e per gli operai ai quali i compensi suddetti si riferiscono. Nel caso in cui per ragioni di carattere tecnico venisse sospesa l'attività dei forni in stabilimento, i compensi di cui all' verranno corrisposti nella misura del 60% di quella totale prevista nel medesimo articolo per tutta la durata della sospensione. I compensi di cui agli non verranno corrisposti qualora la sospensione comportasse la fermata totale della produzione mineraria o dell'attività dei forni per una durata superiore a 30 giorni.
Storico versioni

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