Art. 7
Allegato 1 Accordo 30 luglio 1958 per la correspensione della indennita' speciale

Art. 7

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In vigore dal 11 dic 1960
L'indennità di cui al presente accordo verrà computata ai soli fini del calcolo della indennità sostitutiva di preavviso, dell'indennità di anzianità, della gratifica natalizia e a partire dal 1 luglio 1958, anche ai fini del premio di anzianità inoltre verrà computata come in appresso ai fini delle ferie e delle festività nazionali e infrasettimanali. Ciò premesso, le ore relative alle festività nazionali e infrasettimanali, di cui all' del contratto nazionale di lavoro, e alle ferie, di cui all' di detto contratto, verranno considerate ore di presenza al lavoro e come tali computate e retribuite secondo quanto disposto dall' del presente accordo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-aal-7