CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature
Art. 56
56 / 67DECORRENZA E DURATA DE. CONTRATTO
In vigore dal 21 dic 1960
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria calzaturiera avrà validità fino al 31 ottobre 1961 con decorrenza dal 1 agosto 1959 e si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle parti contraenti con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, almeno due mesi prima, della scadenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1433#art-clo-56