Art. 35 · PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature

Art. 35

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PERMESSI PER CARICHE SINDACALI

In vigore dal 21 dic 1960
Agli operai che siano membri di organi direttivi di Organizzazioni sindacali nazionali, provinciali o comunali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale o comunque pregiudizievoli all'andamento del lavoro. Le attribuzioni delle qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette, tramite le Associazioni territoriali degli Industriali, alla azienda a cui il lavoratore appartiene.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1433#art-clo-35