Art. 41 · CERTIFICATO DI LAVORO
CCNL Impiegati dipendenti dalle aziende sartoriali su misura

Art. 41

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CERTIFICATO DI LAVORO

In vigore dal 21 dic 1960
Ferme restandole annotazioni prescritte dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112, sul libretto di lavoro, in caso di licenziamento o di dimissioni per quanto causa, l'azienda ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'impiegato, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per diritti che ne derivano, un certificato contenente esclusivamente la indicazione del tempo durante il quale l'impiegato ha svolto la sua attività nell'azienda e delle mansioni nella stessa disimpegnate. Nel certificato di lavoro sarà specificato se l'impiegato abbia goduto delle maggiorazioni convenzionali di anzianità previste dall' del presente contratto e nel caso in cui non ne abbia goduto ne verrà indicato il motivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1432#art-cid-41