Art. 32 · TUTELA DELLA MATERNITÀ
CCNL Impiegati dipendenti dalle aziende sartoriali su misura

Art. 32

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TUTELA DELLA MATERNITÀ

In vigore dal 21 dic 1960
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela della maternità, nel caso di gravidanza, di puerperio e di necessità di provvederci alle curie dell'infante, la impiegata potrà, assentarsi dal lavoro due mesi prima della data presunta per il parto e sino a sei mesi dopo ilò parto, fermi sempre i termini di astensione obbligatoria dal lavoro fissati dalla legge stessa. Durante il periodo di assenza per gravidanza e puerperio, l'azienda conserverà il posto all'impiegata e le corrisponderà l'intera retribuzione utensile per i primi quattro mesi e la metà della retribuzione mensile per altri due mesi, fatta deduzione di quanto essa eventualmente perecpirà per atti di previdenza compiuti dal datore di lavoro per tale evenienza. Qualora durante il periodo di cui al primo comma intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni previste all' del presente contratto, quando risultino più favorevoli all'impiegata, a decorrere dal giorno in cui si manifesti la malattia stessa. L'assenza per gravidanza e puerperio non interrompe, a tutti gli effetti, il decorso dell'anzianità per fatto il periodo di conservazione del posto. Qualora per il trattamento in caso di gravidanza, e di puerperio intervenissero norme di carattere generale (di legge o di contratto) più favorevoli all'impiegata. Il trattamento di cui al presente articolo sarà assorbito e sostituito, fino alla concorrenza, dal trattamento economico che sarà disposto con dette norme.
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