CCNL Impiegati dipendenti dalle aziende sartoriali su misura
Art. 25
76 / 105ASPETTATIVA
In vigore dal 21 dic 1960
All'impiegato che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche o sindacali, verrà concessa una aspettativa per la durata della carica, fino ad un massimo di due anni complessivamente.
L'azienda può concedere all'impiegato che ne faccia richiesta per comprovate e riconosciute necessità personali o familiari una aspettativa la cui durata sarà in relazione alla natura delle necessità che hanno motivata la richiesta stessa.
Qualora l'azienda, durante l'aspettativa, accerti che sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificata la concessione potrà revocare la aspettativa stessa.
Durante l'aspettativa per cariche pubbliche e sindacali l'anzianità decorrerà ai soli effetti dell'indennità di anzianità, mentre quando l'aspettativa è richiesta dall'impiegato per necessità personali o familiari non maturerà alcun effetto contrattuale.
In ogni caso di aspettativa non compete retribuzione alcuna.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1432#art-cid-25