CCNL Impiegati dipendenti dalle aziende sartoriali su misura
Art. 11
62 / 105GIORNI FESTIVI
In vigore dal 21 dic 1960
Oltre alle domeniche od ai giorni di riposo compensativo, sono considerati giorni festivi tutti quelli riconosciuti come tali dallo Stato agli effetti civili, la ricorrenza del Patrono del luogo ove l'impiegato lavora, il giorno successivo alla Pasqua e quello successivo al Natale.
Presentemente i giorni festivi agli effetti civili sono i seguenti:
a) Festività nazionali:
Anniversario della. Liberazione: 25 aprile.
Festa del lavoro: 1 maggio.
Anniversario della Vittoria in Europa: 8 maggio.
Anniversario della Vittoria: 4 novembre.
b) Giorni festivi a tutti gli effetti civili:
Capodanno: 1 gennaio.
Epifania: 6 gennaio.
S. Giuseppe: 19 marzo.
Ascensione: festa mobile.
Corpus Domini: festa mobile.
SS. Pietro e Paolo: 29 giugno.
Assunzione: 15 agosto.
Ognissanti: 1 novembre.
Concezione: 8 dicembre.
Natale: 25 dicembre.
La festività del Patrono potrà essere sostituita, di comune accordo fra le Organizzazioni sindacali territoriali, tenuto conto delle eventuali consuetudini locali.
Qualora una o più festività nazionali cadano in domenica o in giorno destinato al riposo compensativo, all'impiegato sarà dovuta, in aggiunta alla retribuzione mensile, un a quota giornaliera dell'indennità di contingenza, salve le migliori condizioni che potranno essere disposte dalla legge o dagli accordi interconfederali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1432#art-cid-11