Art. 13 · RECUPERO DELLE ORE PERDUTE
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Art. 13

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RECUPERO DELLE ORE PERDUTE

In vigore dal 21 dic 1960
Potranno essere recuperate, in normale regime di retribuzione, le ore di lavoro perdute per cause di forza maggiore, o per temporanee soste dell'attività lavorativa convenute preventivamente, purchè il recupero avvenga nei trenta giorni susseguenti all'interruzione e sia contenuto nel limite massimo di un'ora al giorno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1432#art-cas-13