CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora
Art. 12
12 / 105SOSPENSIONI ED INTERRUZIONI DEL LAVORO
In vigore dal 21 dic 1960
La sospensione del lavoro, decisa dall'azienda, per un periodo superiore ai quindici giorni, ove tale termime non sia prolungato in seguito ad accordi eventuali tra le organizzazioni locali, darà diritto all'operaio di considerarsi licenziato, col trattamento previsto per i licenziamenti, compreso il periodo di preavviso.
In caso di interruzione, per cause di forza maggiore si farà
a)luogo al pagamento della paga di fatto e della indennità di contingenza per tutte le ore trascorse nello stabilimento, con la facoltà da parte dell'azienda di adibire gli operai a lavori diversi dagli abituali;
b) al pagamento della paga di fatto e della metà della contingenza per la prima giornata di interruzione, nel caso che, pur non essendo trattenuti nello stabilimento, gli operai non siano stati avvertiti in tempo utile, e cioè almeno nel corso della giornata precedente, Ferme le norme relative ai rimborsi che potranno essere richiesti alla Cassa integrazioni salariali.
Sospensioni, interruzioni, permessi, assenze per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio non interrompono l'anzianità dell'operaio in ordine ai diritti che dall'anzianità derivano per legge o contrattualmente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1432#art-cas-12