Contratto interprovinciale operai aziende produttrici articoli per disegno e calcolo
Art. 9
9 / 54SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEL LAVORO
In vigore dal 18 dic 1960
In caso di interruzioni di lavoro, sarà riservato agli operei il seguente trattamento:
1) per le ore perdute ma passate in stabilimento a disposizione dell'azienda, sarà corrisposta la paga di fatto e l'indennità di contingenza, con facoltà per la azienda di adibire gli operai ad altri lavori. Lo stesso trattamento (comprensivo della percentuale minima contrattuale di cottimo) verrà usata al lavoratore cottimista;
2) per le ore perdute e per le quali gli operai non siano trattenuti in stabilimento, non sarà dovuta alcuna retribuzione.
In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i quindici giorni, salvo eventuale accordo fra le organizzazioni sindacali locali per il prolungamento di tale termine, il lavoratore potrà chiedere il suo licenziamento con diritto a tutte le normali indennità, compreso il preavviso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1417#art-cio-9