Art. 52 · CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Contratto interprovinciale operai aziende produttrici articoli per disegno e calcolo

Art. 52

52 / 54

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

In vigore dal 18 dic 1960
Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le parti si danno atto che col presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni più favorevoli al lavoratore, vigenti presso le singole aziende all'entrata in vigore del presente contratto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1417#art-cio-52