Art. 51 · INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
Contratto interprovinciale operai aziende produttrici articoli per disegno e calcolo

Art. 51

51 / 54

INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO

In vigore dal 18 dic 1960
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto sono correlative ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun trattamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1417#art-cio-51