CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte I›Parte I
Art. 5
5 / 133COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE
In vigore dal 14 dic 1960
Al termine del periodo di prova il datore di lavoro comunicherà, per iscritto agli operai confermati in servizio:
1) la data di assunzione;
2) la categoria assegnata e le mansioni affidategli;
3) il trattamento economico.
Analoga comunicazione sarà fatta agli operai già in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto.
Chiarimento a verbale.
Le parti si danno atto che l'operaio non può rifiutarsi di disimpegnare mansioni diverse da quelle indicate nella lettera di assunzione e rientranti tra quelle della stessa categoria, salvo quanto disposto dall' (passaggio e cumulo di mansioni).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1393#art-cmp-5