CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte III›Parte III
Art. 35
101 / 133PREVIDENZA
In vigore dal 14 dic 1960
Agli effetti della, previdenza, l'azienda si atterrà alle norme dell' del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e del contratto collettivo 31 luglio 1938 contenente il regolamento della previdenza stessa, nonché a quelle eventuali modificazioni che siano attuate mediante accordi interconfederali o disposizioni di legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1393#art-cmp-35-2