Art. 29 · PERMESSI
CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte IParte I

Art. 29

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PERMESSI

In vigore dal 14 dic 1960
Il datore di lavoro potrà concedere agli operai che ne facciano richiesta per giustificati motivi brevi permessi non retribuiti senza interruzione di anzianità. Detti permessi potranno anche, su richiesta dell'operaio, essere considerati in conto ferie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1393#art-cmp-29